Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea

Quali opportunità da cogliere?

  • 11 Luglio 2016
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  • Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea
    Il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea

Il primo maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952\2013) e quelle che paiono essere le sue perfide ancelle, ovvero il Reg. delegato 2015/2446 ed il Reg. di esecuzione 2015/2447.

Scopo principe del nuovo codice è quello di sostituire – e smantellare – una gestione doganale ancora molto legata alla carta ed alla presentazione fisica di documenti ed istanze. La Dogana che dovrebbe prender forma sarà, al contrario, completamente “paperless” e volta a ridurre il peso degli adempimenti burocratici che spesso rischiano di tradursi in perdite di tempo - e denaro - per gli operatori. Il nuovo codice, seppur con molte difficoltà applicative derivanti dal differente grado di innovazione dei sistemi informativi utilizzati nei vari Paesi UE, rappresenta, infatti, una pietra miliare nella telematizzazione dei flussi di informazione attinenti la sfera doganale.

Su questo punto è doveroso esprimere una nota di merito per la nostra Dogana nazionale che, con le sue piattaforme informatiche dai nomi ispirati a importanti opere liriche (AIDA, F.A.L.S.T.A.F.F., O.T.E.L.L.O, Trovatore), si posiziona tra le più avanzate a livello europeo – se non mondiale.

La spinta rivoluzionaria del nuovo codice è rappresentata vieppiù dal rafforzamento di due concetti cardine del futuro sistema doganale: l’AEO (Operatore economico autorizzato) e le procedure semplificate (tra cui noveriamo le ex procedure di domiciliazione, sdoganamento centralizzato, etc..).

Il nuovo codice prevede una disciplina di favore, molto più agevole e quindi rapida, per gli operatori cosiddetti “affidabili”, rivisitando la procedura di acquisizione di detto status ed ampliandone i benefici.

Attraverso tale autorizzazione (AEO), viene riconosciuto ai soggetti un indice di responsabilizzazione e di corretta gestione della compliance doganale, che permette agli stessi di accedere a innumerevoli agevolazioni che riguardano principalmente:

•        minori controlli fisici e documentali;

•        facilitazioni nell’accesso alle semplificazioni doganali

•        la possibilità di localizzare i controlli doganali in luoghi indicati dall’operatore stesso

I criteri che devono essere rispettati per l’ottenimento della qualifica di AEO, in sostanziale continuità con la precedente normativa, attengono specialmente alla solvibilità del richiedente, ovvero al rispetto almeno nei 3 anni precedenti degli obblighi finanziari (nello specifico, dal pagamento dei dazi e tutto ciò che possa permettere di qualificare l’azienda come florida, economicamente solida ed in bilancio positivo), il rispetto di adeguati standard di sicurezza ed il possesso di un sistema contabile che consenta accessibili controlli doganali.

A partire dal primo maggio, a differenza del passato, l’azienda dovrà dimostrare di essere in possesso di determinati “standard pratici di competenza”. Il richiedente, infatti, dovrà provare all’autorità doganale il rispetto di quest’ultimo criterio attraverso l’espletamento, direttamente o tramite rappresentanti, di attività o formalità doganali.

L’essere AEO, quindi, oltre ai benefici soprariportati, rappresenta la condizione necessaria per vedersi spalancare le porte a tutta una serie di ulteriori semplificazioni.

Tra le novità di maggiore impatto per la facilitazione degli scambi commerciali aziendali vi è, come anticipato, l’eliminazione della procedura di domiciliazione (la c.d. "dogana in azienda").

Corre l’obbligo di tranquillizzare i titolari di procedura di domiciliazione: le autorizzazioni rilasciate fino al 30 aprile rimarranno in vigore nel periodo transitorio della disciplina al fine di garantire la continuità delle operazioni.

La procedura di domiciliazione vera e propria verrà sostituita, all’implementazione da parte delle agenzie doganali unionali di un apposito sistema di condivisione documentale, dall’iscrizione nelle scritture del dichiarante. Questa sarà autorizzata dalle autorità doganali su istanza degli interessati, e consentirà di assoggettare i beni a una procedura doganale (importazione, esportazione, etc.) senza la necessità di vincolarli ad una dichiarazione doganale. Non sarà quindi più necessario compilare una bolletta doganale, sarà sufficiente “avvisare” la Dogana e mettere a disposizione i documenti commerciali a corredo della spedizione.

In attesa della piena operatività di tale procedura, per non inceppare l’intero sistema, è stata predisposta la c.d. “procedura ordinaria presso luogo” che consentirà agli operatori economici che intendono avvalersi di tale strumento, di presentare le merci in qualunque luogo approvato dalle autorità. Nella sostanza, la procedura domiciliata e la procedura presso luogo si equivalgono, se non per una differente sigla riportata nella bolletta doganale.  

La tendenza alla semplificazione sarà incrementata anche grazie all’introduzione di un sistema di sdoganamento centralizzato (art.179 CDU) che permetterà di assolvere agli adempimenti di fiscalità doganale in qualsiasi dogana comunitaria a prescindere dal luogo in cui le merci verranno effettivamente introdotte, svincolando la dichiarazione doganale dalla presenza fisica delle merci. Tale possibilità è prevista solamente per coloro i quali siano in possesso dello status di AEO per le semplificazioni doganali e consentirà agli operatori di presentare in dogana una dichiarazione relativa a prodotti fisicamente esibiti presso altro ufficio doganale all’interno dell’UE, ossia presso l’ufficio competente in relazione alla sede della società.

Anche questa novità sarà operativa solo a seguito del completamento delle procedure di telematizzazione doganale, salvo ulteriori posticipazioni, non oltre il 31 dicembre 2020.

Occorre segnalare novità redazionali e di contenuto anche per la dichiarazione rilasciata dal fornitore al proprio cliente, tramite cui si attesta che le merci rispettano le regole di origine preferenziale contenute negli accordi di libero scambio stipulati dall’Unione europea con Paesi terzi.

Le disposizioni in materia di dichiarazione del fornitore, nello specifico i modelli, sono state trasfuse negli allegati 22-15 e seguenti del Reg. UE 2015/2447.

Come previsto nella precedente disciplina, si hanno due differenti tipologie di dichiarazioni: per singola fornitura o per forniture regolari e costanti (c.d. dichiarazione a lungo termine del fornitore).

Mentre per la prima non ci sono impattanti modifiche da segnalare, la dichiarazione a lungo termine del fornitore, ora, potrà essere rilasciata con validità biennale a decorrere dalla data riportata in calce al documento( fino al primo maggio 2016 aveva validità annuale).

Inoltre, la dichiarazione a lungo termine del fornitore potrà essere redatta con effetto retroattivo (per un periodo massimo di un anno) per merci consegnate prima della compilazione.

Solitamente, il documento reca una firma manoscritta. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

 

Alessandra Elli

R&D Dept.
Easyfrontier