Fatturazione elettronica, nuovo obbligo per le imprese

Istituita per le forniture verso ministeri, agenzie fiscali ed enti previdenziali, dal 2015 sarà esteso a tutte le altre pubbliche amministrazioni

  • 8 Luglio 2014
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    Fatturazione elettronica, nuovo obbligo per le imprese

La fatturazione elettronica è il primo dei grandi progetti previsti dall'Agenda Digitale Italiana che diventa realtà. Per tutte le imprese che intrattengono rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, da venerdì 6 giugno 2014 è scattato l'obbligo di emettere le fatture secondo il nuovo formato elettronico regolamentato dal Decreto interministeriale del 3 aprile 2013, numero 55.

L'obbligo è già vigente per le forniture verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali e dal 31 marzo 2015 sarà esteso a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni.

La fatturazione elettronica non è soltanto una modalità amministrativa utile a monitorare più efficacemente la spesa pubblica, ma un'importante innovazione in grado di favorire l'incremento di efficienza delle imprese italiane, attraverso il processo di digitalizzazione di specifiche funzioni.

Per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee quel che conta non è, di per sé, il tipo di formato utilizzato per la sua creazione - se elettronico o cartaceo - ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario.

Le Camere di commercio non possono che essere al fianco delle imprese anche in questa occasione per informarle e sostenerle, come avviene per tutti i processi di innovazione e semplificazione. Per questa ragione sarà promossa, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, una campagna di comunicazione volta a stimolare l'attenzione delle imprese e fornire utili informazioni di dettaglio.

Infine, per agevolare la transizione dalla fatturazione cartacea a quella elettronica, nei prossimi mesi, il sistema delle Camere di commercio metterà a disposizione delle piccole e medie imprese italiane un servizio base di compilazione, trasmissione e monitoraggio delle fatture elettroniche indirizzate alla Pubblica Amministrazione.

Definizione e requisiti della fattura elettronica
L'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 325 della Legge n. 228/2012, definisce la fattura elettronica come "la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico": alla stregua di detta definizione, precisa l'Agenzia, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo, e viceversa vanno considerate elettroniche le fatture create in formato cartaceo siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici, sempre che soddisfino i requisiti prescritti. Lo stesso art. 21 dispone che “il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”, accettazione che, secondo le Note esplicative alla direttiva 2010/45/UE, non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti: se l'emittente fattura elettronicamente e il ricevente non accetta, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

fonte: Unioncamere.gov.it