La dichiarazione di lungo termine del fornitore

L'importanza di fornire ai propri clienti informazioni certe e verificate

  • 6 Maggio 2015
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    La dichiarazione di lungo termine del fornitore

Nell’ambito del commercio internazionale è sempre più diffusa la prassi di stipulare accordi bilaterali – o multilaterali – fra Paesi, volti a facilitare gli scambi grazie alla riduzione o eliminazione dei dazi doganali all’importazione.

Tali accordi prendono nomi diversi (ad es.: Free Trade Agreements, Accordi di Origine preferenziale, Economic Partnership Agreement) ma, nella sostanza, ricalcano tutti uno stesso modello: i prodotti riconosciuti come originari di un determinato Paese, sulla base delle specifiche “regole di origine” stabilite nell’accordo, potranno godere di dazi ridotti o nulli nell’altro Paese firmatario (detto comunemente “accordista”).

Per l’impresa esportatrice diventa, quindi, fondamentale disporre di un’adeguata prova dell’origine – preferenziale – dei prodotti esportati siano essi semplicemente acquistati oppure fabbricati direttamente: ciò al fine di poter richiedere, all’autorità doganale competente, un Certificato di circolazione EUR.1 che consentirà, al destinatario dei prodotti, se essi saranno ricevuti in un Paese accordista, di godere dei benefici daziari previsti dagli accordi medesimi. Solo se l’esportatore dimostra che i prodotti rispettano i requisiti per poter essere considerati di origine preferenziale (e quindi rispondenti ai requisiti posti dagli accordi), essi potranno essere certificati come tali e godere dell’agevolazione daziaria.

Se un’azienda, peraltro, dovesse effettivamente richiedere un Certificato EUR.1 per ogni singola spedizione, presentando ogni volta le prove dell’origine dei propri prodotti, si andrebbe incontro ad un rallentamento che comprometterebbe la normale operatività aziendale. Ed è proprio per questo motivo che la legislazione unionale prevede alcune agevolazioni in termini di snellimento dei processi amministrativi, soprattutto per quelle aziende che effettuino con regolarità esportazioni verso i Paesi accordisti. Attraverso un breve e focalizzato audit, curato dall’autorità doganale competente, un’impresa può acquisire lo status di Esportatore Autorizzato, evitando così di richiedere il Certificato EUR.1 per ogni spedizione (ottenendo anche un risparmio in termini di costi): l’esportatore autorizzato potrà rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale direttamente sulle proprie fatture commerciali, senza necessità di richiedere il Certificato EUR.1.

Fulvio Liberatore, Presidente Easyfrontier

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