La nuova disciplina dei ritardi di pagamento

La normativa introduce termini e conseguenze distinte in base alla tipologia di transazione

  • 27 Maggio 2013
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  • La nuova disciplina dei ritardi di pagamento
    La nuova disciplina dei ritardi di pagamento

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, adottata con il d.lgs. 192/2012 che, recependo la direttiva 2011/7/UE, ha modificato il precedente d.lgs. 231/2002.

Il quadro normativo previgente prevedeva una disciplina unitaria per i contratti tra imprese e per quelli tra PA e imprese. Il termine di pagamento legale (30 giorni) e la misura degli interessi di mora potevano essere liberamente derogati dalle parti nel contratto, purché il relativo accordo non fosse gravemente iniquo per il creditore.

Con la nuova disciplina, invece, che si applica ai contratti conclusi a partire dall’inizio dell’anno, i termini di pagamento e le conseguenze del ritardo variano a seconda che si tratti di transazioni tra imprese ovvero tra PA e imprese. In sintesi, è previsto che:

  • per i rapporti tra PA e imprese:
    • il termine di pagamento è, di regola,  30 giorni;
    • le parti possono espressamente pattuire un diverso termine, che in ogni caso non può mai essere superiore a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione;
    • il termine ordinario di 30 giorni diviene automaticamente di 60 quando l'ente pubblico sia  un ente che fornisce assistenza sanitaria (ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici), ovvero un'impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza nelle relazioni finanziarie conla PA(d.lgs. 333/2003);
    • in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti,la PAè tenuta a corrispondere interessi moratori a un tasso pari a quello BCE, oggi 0,75%, maggiorato di 8 punti;
  • per i rapporti tra imprese:
    • il termine legale è di 30 giorni, se le parti non prevedono un diverso termine nel contratto, che può essere liberamente stabilito fino a 60 giorni;
    • termini che eccedano i 60 giorni sono consentiti a condizione che gli stessi siano pattuiti espressamente (non, quindi, in forma tacita) e provati per iscritto e che non siano gravemente iniqui per il creditore;
    • il tasso degli interessi di mora può essere liberamente concordato dalle parti, a condizione che non risulti gravemente iniquo (in assenza di accordo si applica il tasso previsto per i rapporti conla PA). È tuttavia prevista la nullità di clausole che escludano preventivamente l’applicazione degli interessi di mora.
    • In ogni caso, ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per il creditore di rinunciare agli interessi una volta che siano maturati, vale a dire all’atto del pagamento.

La nuova disciplina non si applica ad alcune tipologie di contratti per i quali i termini di pagamento e le conseguenze del ritardo sono regolati da norme speciali di settore: è il caso dei contratti di subfornitura (L 192/1998), di quelli di trasporto (articolo 83-bis L 133/2008) e delle cessioni di prodotti agricoli e alimentari (articolo62 DL 1/2012).

 

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