Le novità proposte dalla dichiarazione del fornitore

Approfondiamo le nuove opportunità dello strumento, sviluppate nell’ottica di snellire e facilitare il dialogo tra fornitore, cliente, distributore

  • 29 Giugno 2017
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  • Tabella 1 – Esempio di dichiarazione, anche retroattiva, con validità di un anno a partire dalla data di compilazione
    Tabella 1 – Esempio di dichiarazione, anche retroattiva, con validità di un anno a partire dalla data di compilazione
  • Tabella 2 – Esempio di dichiarazione a lungo termine del fornitore
    Tabella 2 – Esempio di dichiarazione a lungo termine del fornitore

La dichiarazione del fornitore è da sempre croce e delizia di tutti coloro che si trovano a dover fornire prove circa l’origine preferenziale dei propri prodotti. Le prime domande che dobbiamo porci al riguardo sono: la dichiarazione del fornitore, che fa dannare il cliente quando deve acquisirla e il fornitore quando deve compilarla, è un documento obbligatorio da rilasciare? Cosa accade se non la rilasciamo? E se non la otteniamo?

La verità è che un fornitore non è obbligato a rilasciarla, non esistono sanzioni per chi si rifiuta di fornirla. È altrettanto vero però che, per chi deve provare l’origine preferenziale del proprio prodotto, è obbligatorio presentare proprio quella dichiarazione come prova d’origine. Pertanto, rifiutarsi di compilarla in seguito alla richiesta del proprio cliente rischia di rivelarsi una scelta controproducente per il fornitore, sia in termini di relazione che di reputazione. Il fornitore che non dà indicazioni sull’origine di quanto produce e/o vende diventa una criticità per l’acquirente e il rivenditore che possono trovarsi in reale difficoltà di fronte alla mancata conoscenza di un dato importante, a volte fondamentale per la determinazione dell’origine del proprio prodotto. È pur vero che a volte non si tratta di disattenzione o di cattiva volontà del fornitore, ma di reale difficoltà in cui lo stesso si trova, non possedendo notizie certe circa l’origine del prodotto che sta vendendo. In questo caso, in un’ottica di collaborazione con il cliente, è opportuno fornire quante più informazioni possibili sul prodotto e segnalare il problema connesso alla determinazione dell’origine.

D’altro canto, è importante che il cliente, proprio perché si trova nella necessità di possedere il documento comprovante l’origine, sviluppi una metodologia di richiesta della dichiarazione che faciliti il compito al fornitore. Sarà opportuno non chiedere genericamente il rilascio della dichiarazione, ma provvedere a far avere il modello esatto della stessa, così come presentato nell’allegato 22-16 del Regolamento Esecutivo 2015/2447, in modo che il fornitore sappia con precisione quali sono i campi da completare, potendo magari avvalersi anche delle note presenti nell’allegato stesso (RE 2015/2447 e sua modifica RE 2017/989).

È altresì importante, qualora il fornitore ne fosse sprovvisto, fornire gli strumenti per la determinazione dell’origine del proprio prodotto, ovvero segnalare le regole di origine stabilite per il determinato prodotto nell’ambito dell’accordo tra l’UE e uno specifico paese (o gruppo di paesi). Tutto nell’ottica di snellire e facilitare il dialogo tra fornitore, cliente, distributore. Questi ultimi, oltretutto, nell’acquisire informazioni circa l’origine dei prodotti che vendono, si imbatteranno con ogni probabilità anche nella necessità di avere notizie sull’origine non preferenziale degli stessi, trovandosi pertanto di fronte a regole e prove di origine diverse.

Novità                                                                                                              

Il nuovo Codice Doganale, entrato in vigore il 1° maggio 2016, aveva già ridefinito la Dichiarazione del Fornitore (in particolare alla Dichiarazione di Lungo Termine – Long Term Declaration), pensionando il Reg. CE 1207/2001, con alcune nuove regole.

In primis la validità: la dichiarazione a lungo del termine era valida per due anni a partire dalla data di compilazione, inoltre poteva essere comunque essere resa una dichiarazione retroattiva con validità di un anno a partire dalla data di compilazione. Un esempio, con data puramente indicativa, si trova in tabella 1.

Questo fino al 13 giugno scorso! A partire dal 14 giugno 2017 è infatti entrato in vigore il Regolamento 2017/989 che rettifica, correggendo alcuni errori linguistici contenuti nella versione originaria, e modifica, introducendo novità anche di grande interesse per gli operatori, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.

La Commissione Europea, nell’ambito del progressivo adeguamento delle norme del nuovo Codice Doganale, ha ritenuto opportuno, anche su sollecitazione delle associazioni imprenditoriali a livello unionale, proporre una modifica finalizzata a rendere più flessibili i termini di validità della dichiarazione (time framework). La dichiarazione ha dunque ora una flessibilità nei termini di validità che va dai 12 mesi precedenti alla data di rilascio, ai 6 mesi successivi alla data medesima. In sostanza, per spedizioni inviate durante un determinato periodo di tempo, può essere rilasciata una dichiarazione a lungo termine del fornitore in cui vengono riportate 3 date:

La dichiarazione a lungo termine del fornitore sarà dunque compilata per le spedizioni inviate durante un periodo di tempo riportando tre date:

  1. la data in cui la dichiarazione è compilata (data di rilascio-date of issue)
  2. la data di inizio del periodo (data di inizio-start date), che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data;
  3. la data di termine del periodo (data di termine – end date), che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio (start date)*.

 * Precisiamo che il testo del Regolamento, tradotto in italiano, al punto c) parla di data di termine che non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di rilascio. TUTTAVIA il testo originario, in inglese, così come le traduzioni in francese e spagnolo, riportano start date - date de début - fecha de inicio. Suggeriamo pertanto di utilizzare la data di inizio come termine di riferimento, così come riportato nel testo originale.

Un esempio, sempre con data indicativa, è riportato in tabella 2. Resta valida la possibilità, in vigore dal 1° maggio 2016, di evitare di firmare la dichiarazione, sia spedendola elettronicamente, sia inviando una dichiarazione preventiva con cui ci si assume la responsabilità per le proprie dichiarazioni, anche non firmate.

Veronica Di Luca - Easyfrontier

Ricordiamo la partnership FNDI con Easyfrontier, società specializzata nella materia doganale che può assistere tutti gli operatori interessati, sia nella corretta modalità di acquisizione e di compilazione della dichiarazione di lungo termine del fornitore, che nella verifica del rispetto delle regole di origine verso i paesi cui si esporta.